Glossario

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Accrediti per compiti assistenziali

Questi accrediti, così come quelli per compiti educativi, non costituiscono prestazioni pecuniarie dirette bensì supplementi al reddito da lavoro, che tuttavia devono comunque essere registrati nel conto individuale. Chi assiste parenti bisognosi di cure ha diritto agli accrediti per compiti assistenziali che, a differenza degli accrediti per compiti educativi, devono essere richiesti ogni anno alla cassa di compensazione comunale competente. Il diritto non sussiste tuttavia per gli anni nei quali possono essere conteggiati degli accrediti per compiti educativi. Gli accrediti per compiti assistenziali sono stati introdotti con la 10 revisione dell’AVS, datata 1997.

Accrediti per compiti educativi

Gli accrediti per compiti educativi non sono prestazioni pecuniarie dirette bensì supplementi al reddito da lavoro, che vengono presi in considerazione solo al momento del calcolo della rendita. I beneficiari e le beneficiarie di rendite di vecchiaia hanno diritto agli accrediti per compiti educativi per ogni anno di vita dei loro figli fino al 16°. Gli accrediti per compiti educativi ammontano al triplo del valore della rendita minima annuale al momento dell’inizio del diritto alla prestazione. Per le persone sposate l’accredito relativo al periodo di matrimonio è attribuito per metà a ogni coniuge.

Agenzie comunali

Le casse di compensazione cantonali hanno solitamente un’agenzia in ogni comune. A tali agenzie spetta l’importante compito del rapporto diretto con gli assicurati. Ciò comporta non solo la comunicazione di informazioni e la consegna di moduli, ma spesso anche la prestazione di un aiuto concreto nella realizzazione del calcolo.

Assegni familiari

Gli assegni familiari rientrano al tempo stesso nell’ambito della sicurezza sociale e in quello della politica familiare. Queste prestazioni intendono compensare parzialmente i costi sostenuti per il mantenimento di uno o più figli. Esse comprendono l’assegno per i figli, l’assegno di formazione, l'assegno di nascita e l'assegno di adozione.

Assegno di adozione

La Confederazione lascia ai Cantoni la libertà di scegliere se accordare o meno un assegno di adozione. Nel caso in cui un Cantone decida di introdurre tali assegni, deve tuttavia rispettare i requisiti minimi stabiliti dal diritto federale. L’assegno di adozione è versata una volta sola. In caso di adozioni multiple, viene versato un assegno per ogni figlio. Il cumulo di queste prestazioni è vietato: un figlio dà diritto a un solo assegno di adozione.

Assegno di formazione

L’assegno di formazione è versato dal mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dal mese in cui questi compie il 15° anno d’età. Se il figlio frequenta ancora la scuola dell’obbligo dopo il compimento del 16° anno d’età, l’assegno di formazione è versato dal mese successivo. L’assegno di formazione è concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età.

Assegno di nascita

La Confederazione lascia ai Cantoni la libertà di scegliere se accordare o meno un assegno di nascita. Nel caso in cui un Cantone decida di introdurre tali assegni, deve tuttavia rispettare i requisiti minimi stabiliti dal diritto federale. L’assegno di nascita è versata una volta sola. In caso di nascite multiple, viene versato un assegno per ogni figlio. Il cumulo di queste prestazioni è vietato: un figlio dà diritto a un solo assegno di nascita.

Assegno per i figli

L’assegno per i figli è versato dal mese in cui il figlio nasce fino alla fine del mese in cui compie il 16° anno d’età. Se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d’età il diritto a un assegno di formazione, quest’ultimo viene versato al posto dell’assegno per i figli (v. Assegno di formazione). L’assegno per i figli viene corrisposto anche per i figli tra i 16 e i 20 anni che presentano un’incapacità al guadagno a causa di un danno alla salute.

Assegno per l'economia domestica

I lavoratoiri agricoli hanno diritto a un assegno per l'economia domestica di 100 franchi al mese.