Glossario

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Periodo di contribuzione

Le persone assicurate dall’AVS devono versare i contributi fino a quando esercitano l’attività lucrativa. Per le persone che non esercitano alcuna attività lucrativa l’obbligo di contribuzione inizia il 1° gennaio dell’anno suc-cessivo al compimento dei 20 anni di età e dura fino alla fine del mese in cui viene raggiunta l’età di pensionamento ordinaria.

Persona senza attività lucrativa

Sono considerate persone senza attività lucrativa le persone, di nazionalità svizzera o straniera, che risiedono in Svizzera, ma non conseguono alcun reddito da lavoro o ne conseguono soltanto uno esiguo. Le persone che non esercitano un’attività lucrativa devono versare i contributi AVS, AI e IPG a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento del 20° anno di età. Le basi per il calcolo dei contributi sono costituite dal patrimonio e dal reddito conseguito sotto forma di rendita moltiplicato per 20.

Prestazioni complementari

Le prestazioni complementari (PC) sono state introdotte nel 1966. Esse sono di ausilio laddove le rendite dell’AVS/AI ovvero le indennità giornaliere dell’AI unite al patrimonio non siano sufficienti per coprire i costi di sussistenza minimi. Le PC intendono dunque assicurare la sopravvivenza e, in ultima analisi, prevenire la povertà.
Dal punto di vista della politica sociale le PC sono dunque uno strumento su misura per garantire concretamente e individualmente a ogni pensionato il minimo vitale, come sancito dalla costituzione.

Prestazioni in denaro

Le prestazioni in denaro nelle assicurazioni sociali sono costituite, in particolare, da indennità giornaliere, prestazioni complementari annuali, assegni per grandi invalidi e assegni per prestazioni in natura.

Prestazioni in natura

Le prestazioni in natura sono prodotti concreti di natura materiale, come ad es. mezzi ausiliari. Nel caso delle prestazioni complementari, è considerato come una prestazione in natura anche il rimborso dei costi per malattia e per disabilità.

Principio dell’anno del conseguimento

I redditi soggetti a contribuzione dei lavoratori sono annotati nel conto individuale sotto l’anno in cui sono stati versati. I redditi sono tuttavia annotati sotto l’anno in cui è stata esercitata l’attività lucrativa se il lavoratore non lavora più per il datore di lavoro quando il salario gli viene versato oppure fornisce la prova che il reddito soggetto a contribuzione proviene da un’attività lucrativa esercitata in un anno precedente e per la quale sono stati versati contributi inferiori a quello minimo.

Procedura di conteggio semplificata

La procedura di conteggio semplificata intende facilitare il datore di lavoro nel calcolo dei contributi dell'assicurazione sociale (AVS/AI/IPG/AD/assegni familiari) e contemporaneamente dell'imposta alla fonte. Essa è pensata innanzitutto per i rapporti di lavoro di breve durata o di poco conto, come ad esempio le attività svolte in un'economia domestica privata. Il conteggio e la riscossione dei contributi sociali e dell'imposta alla fonte sono effettuati soltanto una volta all'anno. I presupposti sono, fra gli altri, che il salario dei singoli lavoratori non superi i 21'150 franchi annui per lavoratore (situazione a gennaio 2017) e che la massa salariale annua sia inferiore a 56'400 franchi.