Glossario

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Accrediti per compiti assistenziali

Questi accrediti, così come quelli per compiti educativi, non costituiscono prestazioni pecuniarie dirette bensì supplementi al reddito da lavoro, che tuttavia devono comunque essere registrati nel conto individuale. Chi assiste parenti bisognosi di cure ha diritto agli accrediti per compiti assistenziali che, a differenza degli accrediti per compiti educativi, devono essere richiesti ogni anno alla cassa di compensazione comunale competente. Il diritto non sussiste tuttavia per gli anni nei quali possono essere conteggiati degli accrediti per compiti educativi. Gli accrediti per compiti assistenziali sono stati introdotti con la 10^ revisione dell’AVS, datata 1997.

Accrediti per compiti educativi

Gli accrediti per compiti educativi non sono prestazioni pecuniarie dirette bensì supplementi al reddito da lavoro, che vengono presi in considerazione solo al momento del calcolo della rendita. I beneficiari e le beneficiarie di rendite di vecchiaia hanno diritto agli accrediti per compiti educativi per ogni anno di vita dei loro figli fino al 16°. Gli accrediti per compiti educativi ammontano al triplo del valore della rendita minima annuale al momento dell’inizio del diritto alla prestazione. Per le persone sposate l’accredito relativo al periodo di matrimonio è attribuito per metà a ogni coniuge.

Agenzie comunali

Le casse di compensazione cantonali hanno solitamente un’agenzia in ogni comune. A tali agenzie spetta l’importante compito del rapporto diretto con gli assicurati. Ciò comporta non solo la comunicazione di informazioni e la consegna di moduli, ma spesso anche la prestazione di un aiuto concreto nella realizzazione del calcolo.

Ammontare della rendita

Importo calcolatorio della rendita, basato sulla durata contributiva e sul reddito medio annuo determinante.

Appartenenza alle casse

Aderiscono alle casse di compensazione professionali tutti i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti che appartengono a un’associazione fondatrice. Se non è competente nessuna delle due casse di compensazione della Confederazione, gli altri datori di lavoro e lavoratori indipendenti, così come le persone che non esercitano alcuna attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di contribuzione (p. es. frontalieri residenti in Svizzera), aderiscono alle casse di compensazione cantonali. Un’eccezione a questa regola è costituita dalle persone pensionate anticipatamente che rimangono nelle casse di compensazione professionali in qualità di soggetti che non esercitano alcuna attività lucrativa. L’appartenenza a una cassa da parte di un datore di lavoro si estende automaticamente a tutti i suoi dipendenti.

Assegni per grandi invalidi

I beneficiari di rendite di vecchiaia hanno diritto, oltre che a tale rendita, anche a degli assegni per grandi invalidi qualora si trovino in una situazione di invalidità grave, media o lieve. Per invalido si intende una persona che abbia costantemente bisogno dell’aiuto di terzi per le proprie attività quotidiane, quali vestirsi, usufruire della toilette, mangiare, alzarsi in piedi, sedersi, ecc. Tale assegno viene concesso indipendentemente dal reddito e dal patrimonio. L’AVS finanzia anche una serie di strumenti ausiliari per i beneficiari di rendite di vecchiaia, laddove questi siano necessari per esigenze di mobilità, comunicazione o per la cura di se stessi. Rientrano fra questi strumenti ausiliari, ad esempio, le protesi, gli apparecchi acustici o le scarpe ortopediche su misura.

Assicurazione popolare

Nel caso dell’AVS si parla di un’assicurazione popolare. Con questa espressione si intende un’assicurazione generale e obbligatoria che riguarda l’intera popolazione svizzera e che dunque viene finanziata principalmente attraverso i contributi degli assicurati, dei datori di lavoro, della mano pubblica (Confederazione), nonché attra-verso i proventi vincolati dell’IVA. Ciascuno è tenuto a versare i contributi previsti dalla legge e ha, in compenso, diritto alle prestazioni stabilite dalla legge.

Assicurazione volontaria

L’assicurazione volontaria viene offerta ai cittadini della Svizzera e degli stati membri dell’UE e dell’EFTA che hanno residenza al di fuori della Svizzera, dell’UE o dell’EFTA. È richiesta una prova che attesti un legame con la Svizzera e con l’AVS. Tale prova viene fornita con una permanenza nell’assicurazione di cinque anni ininterrotti immediatamente prima dell’adesione all’assicurazione volontaria. A tal proposito non vengono considerati i periodi d’assicurazione trascorsi nell’UE ovvero nell’EFTA.